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F.A.Q. - Domande frequenti

Queste sono le domande che più frequentemente ci vengono poste. 

Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o problemativa, i nostri esperti hanno le risposte che cerchi.

01

Per assumere un apprendista quali visite occorrono?

 

Se l’apprendista è maggiorenne, è necessaria la visita del Medico Competente. Non è rilevante quale visita viene fatta prima. Per assumere un apprendista minorenne vedi domanda successiva.

02

Devo assumere un lavoratore minore: cosa devo fare?

 

In caso di assunzione di lavoratore minore di 18 anni è necessaria una visita preventiva da parte del Medico Competente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia anche apprendista.​

03

La visita di assunzione: per chi è necessaria?

 

Tutti i lavoratori che devono essere adibiti ad una mansione per la quale è prevista sorveglianza sanitaria periodica devono essere sottoposti alla visita preventiva da parte del Medico Competente dell’azienda.

04

Quando è necessario effettuare la visita medica in occasione della cessazione rapporto di lavoro?

In occasione di cessazione del rapporto di lavoro tutti i lavoratori che sono stati esposti a rischio chimico devono essere sottoposti a visita. La loro Cartella Sanitaria Individuale e di Rischio deve essere inviata all’ISPESL di Roma, a cura del Medico Competente.

05

Chi deve fare la visita medica periodica, tipo, scadenza?

I lavoratori per i quali esiste un obbligo ai sensi del D.Lgs 81/08 (lavoratori esposti anche ad uno solo dei rischi elencati nel decreto) , devono essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, preventivamente e periodicamente. L’azienda deve nominare un Medico Competente (medico del lavoro) che si assume la responsabilità della redazione di un piano di sorveglianza sanitaria nel quale, oltre alle mansioni per le quali è prevista la visita, sono definite le periodicità e gli accertamenti complementari.

06

Cosa bisogna fare per iniziare la Sorveglianza Sanitaria?

 

Chi avesse necessità di iniziare la sorveglianza sanitaria può contattare il servizio di Medicina del Lavoro dello Studio Lumelli che si occuperà della redazione del piano di sorveglianza sanitaria.

07

Se la mia Azienda ha pochi dipendenti, devo fare la valutazione dei rischi?

 

Non esiste un limite numerico di dipendenti al di sotto del quale l’azienda non è tenuta a fare la valutazione dei rischi. Essa è comunque un atto dovuto in presenza di rapporto dipendente (anche un solo dipendente). Nel caso di azienda con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro può non redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), ma deve compilare un`autocertificazione che attesti l`avvenuta valutazione.

08

Se la mia Azienda ha pochi dipendenti, devo fare le visite mediche?

 

Tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tenute all’esecuzione delle visite mediche periodiche nel caso sussistano i rischi previsti dal D.Lgs 81/08.

09

Chi è soggetto a Sorveglianza Sanitaria?

Il D.Lgs 81/08 prevede le visite mediche per esposti a rumore, addetti a movimentazione manuale dei carichi, esposti a rischio chimico, esposti a rischio biologico, esposti a videoterminale, esposti a temperature sfavorevoli (microclima) e/o vibrazioni.

10

Il titolare / socio deve essere sottoposto a visita medica?

Il titolare di una società di capitali (che non ha titolo per lavorare in azienda se non come amministratore), non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. I titolari di società di persone, se operanti, devono essere sottoposti a visita medica.

11

Ogni quanto devo rifare la valutazione dei rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM etc.)?

 

La valutazione, in assenza di modifiche del processo, deve essere effettuata ogni 4 anni.

12

I corsi di Formazione per chi sono obbligatori?

 

La formazione è un atto dovuto nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti. Il Datore di Lavoro, in quanto tale, è anche datore di sicurezza e lo stesso criterio è esteso a dirigenti e preposti. Nel momento in cui diamo un compito ad un lavoratore dobbiamo spiegare come farlo in modo sicuro.

13

Quante ore dura il corso di Primo Soccorso?

 

Secondo il D.M. 388/2003 la durata dei corsi di formazione di primo soccorso è di 12 o di 16 ore, secondo il gruppo d’appartenenza aziendale (definito dalla tipologia dell’attività, dal gruppo tariffario INAIL e dal numero dei dipendenti). La formazione degli addetti andrà ripetuta ogni tre anni, almeno per la parte pratica di 4 ore (per ulteriori informazioni si consulti la pagina del sito riguardante la formazione).

14

La lavoratrice in gravidanza può continuare a lavorare?

Dipende dalla mansione: la lavoratrice gravida deve essere inviata al Medico Competente. Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi per la gravida. Anche la puerpera che ha partorito deve essere sottoposta a visita, prima della riammissione al lavoro.

15

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere rieletto o rimane sempre in carica?

Secondo il Contratto Collettivo Quadro il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dura in carica tre anni, ma può essere anche tacitamente riconfermato. L`RLS è soggetto a formazione iniziale di 32 ore, e di aggiornamento annuale per un numero di ore variabile a seconda del numero degli addetti in azienda.

16

In caso di lavori di altri presso la mia azienda o lavori della mia azienda presso altre sedi, chi deve valutare il rischio? E come ci si accorda? Quali devono essere i contenuti in base agli art. 26/27 del D.Lgs.81/08?

 

Nei lavori eseguiti all’interno dell’azienda si forniscono alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi, in conformità agli art. 26-27 D.Lgs 81/08, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto dell’intervento e delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività.

La ditta appaltante promuoverà il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare i rischi di esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Dovranno essere fornite indicazioni, tramite la redazione del DUVRI, circa:

• la distribuzione delle linee elettriche;

• le aree con pericolo di esplosione o incendio e la collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo;

• il piano di emergenza adottato dall’azienda appaltante;
le macchine ed attrezzature in genere che possono presentare un pericolo per la sicurezza e la salute;

• i luoghi dove è possibile l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici;

• la tipologia dei solai e delle coperture;

• le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nelle zone di intervento.

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